A) Se desiderate sposarvi presso un Consolato italiano la prima cosa da fare è la cosiddetta 'istanza di celebrazione del matrimonio consolare'. E' un documento che dovrete sottoscrivere entrambi, e che dovrete presentare di persona all'ufficio consolare, oppure inviare per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identità.Per ulteriori informazioni qui trovate l'elenco di tutte le rappresentanze consolari all'estero.Sel'Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.
- Se siete entrambi cittadini italiani e avete la residenza all'estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).
- Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l'altro (cittadino italiano) ha la residenza all'estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.
- Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l'altro cittadino straniero ha la residenza all'estero, potete richiedere le pubblicazioni di matrimonio:- al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all'estero;- oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all'estero che procederà come indicato al punto 2.
- Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza, dove verranno effettuate. Se risiedete in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.
C) Se siete italiani e desiderate sposarvi all'estero
I cittadini italiani che si sposano all'estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l'Autorità estera richiede un "Certificato di capacità matrimoniale" ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.
La trascrizione dell'atto di matrimonioRicordatevi che il matrimonio celebrato all'estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.L'atto di matrimonio in originale emesso dall'Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
Traduzione e legalizzazione di atti
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare.Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare.Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito dell'atto (in originale) da legalizzare.Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.
L'apostille
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o apostille).Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
Per informazioni più approfondite visitate il sito della Farnesina.